Elezioni Figc: Malagò è eleggibile, c'è il via libera dell'autorità anticorruzione
La Gazzetta dello Sport

Elezioni Figc: Malagò è eleggibile, c'è il via libera dell'autorità anticorruzione

Giovedì 18 giugno 2026
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Buone notizie per Giovanni Malagò, sempre più vicino a diventare il nuovo presidente della Figc: unedì si andrà dunque al voto (l’altro candidato è Abete) nella massima trasparenza

Buone notizie per Giovanni Malagò, sempre più vicino a diventare il nuovo presidente della Figc: unedì si andrà dunque al voto (l’altro candidato è Abete) nella massima trasparenza

Elisabetta Esposito Giornalista 18 giugno 2026 (modifica alle 14:50) - MILANO English version

Buone notizie per Giovanni Malagò, sempre più vicino a diventare il nuovo presidente della Figc. Dopo l’ok sotto il profilo sportivo del Collegio di Garanzia del Coni la scorsa settimana, oggi è arrivato quello - più atteso per il rischio di eventuali ricorsi - dell’Anac, ovvero l’Autorità anticorruzione che ha spazzato via ogni dubbio sulla presunta ineleggibilità dell’ex presidente del Coni. Lunedì si andrà dunque al voto (l’altro candidato è Abete) nella massima trasparenza.

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la motivazione

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Il parere era stato richiesto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a seguito dell’interrogazione parlamentare presentata dal senatore della Lega Marti che chiedeva di fare chiarezza su una possibile incompatibilità di ruoli per Malagò, nel (più che probabile) caso in cui passasse in meno di tre anni (questo il termine definito dalla legge Severino) da guida del Coni a quella della Federcalcio. La nota diffusa oggi dall’Anac cancella ogni potenziale ombra: “La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell'incarico presso l'organo collegiale rientri tra i ‘rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego'. Considerato il tenore letterale della disposizione gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l'esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima".

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