Autovelox: la scatola nera non basta per fare la multa
Il giudice di pace di Brindisi ha accolto il ricorso di un autotrasportatore multato per eccesso di velocità sulla base dei dati del tachigrafo. Secondo la decisione, lo strumento non può essere trasformato in un autovelox, e la sentenza potrebbe alimentare nuovi ricorsi
Il giudice di pace di Brindisi ha accolto il ricorso di un autotrasportatore multato per eccesso di velocità sulla base dei dati del tachigrafo. Secondo la decisione, lo strumento non può essere trasformato in un autovelox, e la sentenza potrebbe alimentare nuovi ricorsi
Giuseppe Biondo 21 giugno - 13:00 - MILANO Il tachigrafo non può diventare un autovelox, ha stabilito un giudice di paceIl principio sancito dalla normativa europea è chiaro. Il tachigrafo nasce per controllare i tempi di guida e di riposo dei conducenti dei mezzi pesanti, un’alternanza che tutela i diritti degli autotrasportatori e giova alla sicurezza stradale. Ogni altro utilizzo, secondo il principio accolto dal giudice di pace di Brindisi in una sentenza dei giorni scorsi, è da considerarsi improprio. Una decisione che riapre il confronto tra disciplina nazionale e normativa europea, ed è destinata a far discutere. Il comma 6 dell’articolo 142 del Codice della Strada italiano, infatti, inserisce anche le registrazioni del tachigrafo dei mezzi pesanti tra le fonti di prova per accertare le violazioni dei limiti di velocità, mentre per l’interpretazione basata sul Regolamento UE 165/2014, accolta dal giudice di pace, non può essere trasformato in autovelox.
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LA SENTENZA
—Tutto parte nel settembre dello scorso anno, quando la Polizia stradale ferma un’autotrasportatore leccese lungo la statale Brindisi-Bari all’altezza di Fasano e analizza i dati del tachigrafo. Non ci sono incoerenze nei tempi di guida e di riposo, ma la velocità media registrata dallo strumento, anche applicando la tolleranza, risulta superiore al consentito. Scatta quindi la multa per eccesso di velocità ai sensi dell’articolo 142 del Codice, ma il camionista, assistito dall’avvocato Alfredo Matranga, decide di fare ricorso evidenziando il contrasto tra la norma nazionale e quella sovranazionale. Per la prima il tachigrafo può essere usato come un autovelox, anzi come una sorta di Tutor dal momento che traccia la velocità media, mentre per la seconda resta uno strumento di tutela, per i camionisti e per la sicurezza stradale. Il giudice ha risolto il conflitto giuridico applicando la prevalenza della normativa europea su quella nazionale, accogliendo il ricorso e annullando infine la sanzione. La vittoria dell’autotrasportatore pugliese adesso potrebbe far scuola, ed essere richiamata in altri ricorsi contro le multe per eccesso di velocità basate sulle rilevazioni dei tachigrafi.
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