Assicurazione RC Auto: sentenza storica della Cassazione
La Cassazione applica a un caso nuovo un principio vecchio di undici anni e cambia le regole per migliaia di furgoni, muletti e mezzi da cantiere in tutta Italia
La Cassazione applica a un caso nuovo un principio vecchio di undici anni e cambia le regole per migliaia di furgoni, muletti e mezzi da cantiere in tutta Italia
Laerte Salvini 11 agosto - 09:00 - MILANO Dopo oltre venti anni, una pronuncia della Cassazione cambia tutto sugli incidenti con i mezzi aziendaliIl 12 giugno 2026 la Cassazione ha chiuso una battaglia legale nata più di vent'anni fa. La vicenda riguardava un carrello elevatore precipito da un camion durante un carico merci: un operaio fu travolto, e per tre gradi di giudizio si è discusso se a pagare in casi del genere debba essere l'assicurazione del camion o solo l'Inail, l'ente che copre gli infortuni sul lavoro. Con l'ordinanza n. 19364, la Corte risponde: conta come veniva usato il veicolo in quel momento, non se ci si trovava in un cortile aziendale o su una strada pubblica.
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Molti incidenti avvengono durante l'orario di lavoro e coinvolgono mezzi aziendaliche cosa dice la legge
—L’obbligo di assicurazione RC auto affonda le sue radici nell’articolo 2054 del Codice Civile, in vigore dal 1942, ed è oggi disciplinato dall’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo 209 del 2005), che impone la copertura assicurativa per i veicoli quando circolano su strade pubbliche o aree equiparate. Il punto centrale è però il significato da attribuire al concetto di “circolazione”. Già nel 2015, con la sentenza n. 8620, le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito che la circolazione stradale comprende ogni utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale, anche quando il mezzo è fermo e anche nel caso di veicoli speciali, come le autogru. Il principio era stato affermato proprio in relazione a un incidente mortale provocato dal braccio di un’autogru durante un’attività lavorativa. L’ordinanza n. 19364/2026 della Cassazione si inserisce nello stesso solco interpretativo, applicando quel criterio a un caso analogo avvenuto all’interno di un capannone e non su una strada pubblica. La pronuncia, emessa da una sezione semplice della Cassazione, conferma così un orientamento ormai consolidato, estendendo il concetto di circolazione anche a determinati utilizzi del veicolo in aree private quando questi siano riconducibili alla sua normale funzione.
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La sentenza della Cassazione riguarda un incidente causato da un carrello elevatoreil caso da risolvere
—Nel 2003, all’interno di un opificio industriale, un carrello elevatore sistemato sul pianale di un autocarro cade nel momento in cui l’autista avvia il motore per spostare il mezzo, colpendo un lavoratore che si trovava nelle vicinanze. Il Tribunale di Napoli e, in seguito, la Corte d’appello avevano escluso il pieno risarcimento, ritenendo l’episodio un infortunio sul lavoro avvenuto in un’area non aperta al pubblico. La Cassazione ha invece annullato la decisione, riconoscendo un nesso diretto tra l'evento e la funzione di trasporto del mezzo e che, di conseguenza, doveva trovare applicazione il criterio della circolazione stradale, rinviando alla Corte d'appello di Napoli l'accertamento definitivo su come il veicolo fosse effettivamente impiegato in quel momento. Il procedimento torna ora davanti alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà stabilire nel merito se il veicolo fosse effettivamente impiegato per la sua funzione di trasporto al momento dell’incidente.
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I mezzi da cantiere dovranno assolvere alla funzione di trasporto, affinchè si possa richiedere integrale risarcimentoche cosa cambia
—Se il veicolo viene riconosciuto come utilizzato per la sua funzione di trasporto, la vittima può chiedere il risarcimento integrale dei danni all’assicurazione RC auto, compresi il danno biologico, il danno morale e quello patrimoniale, e non soltanto l’indennizzo INAIL, che copre un insieme più limitato di voci. Diverso è il caso in cui il mezzo venga utilizzato come semplice attrezzatura da lavoro, con il motore di marcia spento e una funzione estranea al trasporto: in questa situazione trovano applicazione le regole proprie degli infortuni sul lavoro. In concreto, quindi, se il mezzo è utilizzato nel momento dell'incidente per il trasporto di cose o persone, con motore acceso, e si sta spostando o sta per spostarsi, può scattare la copertura RC auto e il conseguente risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Se invece il veicolo viene impiegato come semplice attrezzatura, senza svolgere la propria funzione di trasporto, resta applicabile il sistema dell’indennizzo Inail. La differenza tra quanto già riconosciuto dall’Inail e quanto spetta in base alle regole della responsabilità civile viene definita danno differenziale: si tratta della somma aggiuntiva che la vittima, o i suoi eredi, può eventualmente chiedere in sede civile.
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