Telelaser: come va usato e quando la multa è nulla
Non basta puntare l'apparecchio e segnare un numero: tra segnalazioni obbligatorie, taratura e postazioni nascoste, sono tanti i motivi per cui una multa da telelaser può risultare nulla.
Non basta puntare l'apparecchio e segnare un numero: tra segnalazioni obbligatorie, taratura e postazioni nascoste, sono tanti i motivi per cui una multa da telelaser può risultare nulla.
Jacopo Moretti 23 settembre - 07:00 - MILANO Scegli Gazzetta come fonte preferita su Google Il telelaser sfrutta un sistema ad impulso laser per rilevare la velocità dei veicoliMigliaia di automobilisti ricevono ogni anno una multa a causa di una violazione rilevata con il telelaser, il dispositivo portatile che le forze dell'ordine puntano sui veicoli in transito per verificarne la velocità. A differenza del classico autovelox fisso, il telelaser, soprannominato "pistola laser" per la sua forma e per come viene impugnato, può essere spostato lungo qualunque tratto di strada, rendendo più difficile per il conducente prevederne la presenza. Non tutti sanno però che il suo utilizzo è vincolato a regole precise, la cui violazione può anche rendere nullo il verbale. Dalla segnalazione della postazione alla taratura periodica dello strumento, fino alla visibilità degli agenti che lo impugnano, come funziona esattamente questo apparecchio, e in quali casi la multa può essere impugnata con successo?
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Le modalità di utilizzo del telelaser sono disciplinate dalle leggeCOME VA USATO
—Il telelaser calcola la velocità di un veicolo sfruttando l'effetto Doppler oppure, come nel caso del TruCam, modello oggi in dotazione a gran parte delle forze dell'ordine, il tempo impiegato da un impulso laser a raggiungere il bersaglio e tornare indietro. Ripetendo la misurazione più volte in pochi decimi di secondo, l'apparecchio ottiene così un dato di velocità istantanea molto preciso. Proprio perché si tratta di uno strumento mobile, la legge ne disciplina in modo rigoroso le modalità di impiego: può essere utilizzato solo da agenti di polizia stradale o locale, mai da privati, e il controllo va sempre preceduto da una segnalazione ben visibile, la cui distanza dalla postazione deve essere adeguata alla velocità del tratto. Trattandosi di un sistema a puntamento diretto, non basta il cartello: l'automobilista deve poter vedere anche l'agente che maneggia lo strumento, che non può quindi restare nascosto dietro un guard-rail, un cespuglio o all'interno dell'auto di servizio. Il fondamento di queste regole è l'art. 142 del Codice della Strada, che subordina inoltre la validità probatoria della misurazione all'omologazione dello strumento utilizzato.
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Il cartello di segnalazione è sempre obbligatorio anche nel caso di utilizzo del telelaser da parte degli agentiMULTA NULLA
—Ma quando, dunque, il verbale può dirsi nullo? Il caso più netto riguarda l'assenza del cartello di segnalazione: la Cassazione ha chiarito che l'obbligo di preventiva segnalazione, pensato inizialmente per i soli dispositivi automatici, si estende anche ai telelaser gestiti direttamente dagli agenti, rendendo nullo l'accertamento privo di preavviso (Cass. civ., sent. n. 13727/2011). Altrettanto rilevante la taratura periodica: la Suprema Corte ha di recente stabilito che il semplice autotest eseguito dagli agenti all'accensione dell'apparecchio non ha alcun valore probatorio equiparabile alla taratura certificata, e che l'onere di dimostrare la regolarità delle verifiche periodiche resta a carico del Comune o della Polizia Stradale, pena l'illegittimità della sanzione (Cass., ord. n. 29318/2025). Sul fronte opposto, la stessa Cassazione ha escluso che l'assenza di una fotografia o di uno scontrino cartaceo sia di per sé motivo di nullità: la legge non impone al telelaser di documentare l'infrazione con immagini, e la dichiarazione dell'agente verbalizzante, in quanto pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso (Cass., ord. n. 13894/2012; Cass., sent. n. 171/2010).
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