Caso Bastoni-Kalulu, Comolli e Chiellini inibiti: cosa potranno e non potranno fare
La Gazzetta dello Sport

Caso Bastoni-Kalulu, Comolli e Chiellini inibiti: cosa potranno e non potranno fare

Martedì 17 febbraio 2026
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L'amministratore delegato e il dirigente della Juventus dovranno essere lontani dalla squadra nelle gare ufficiali. Anche all'estero? Ci deve essere la richiesta dell'Organo di Giustizia che non c'è stata

L'amministratore delegato e il dirigente della Juventus dovranno essere lontani dalla squadra nelle gare ufficiali. Anche all'estero? Ci deve essere la richiesta dell'Organo di Giustizia che non c'è stata

Mario Canfora Giornalista 17 febbraio 2026 (modifica alle 15:59) - ROMA

Comolli inibito fino a tutto il 31 marzo 2026, Chiellini fino a tutto il 27 febbraio: provvedimenti arrivati oggi, quindi in vigore da domani. Ma cosa potranno e non potranno fare i tesserati colpiti da inibizione temporanea come in questo caso? L'articolo 9 del Codice di Giustizia sportiva della Figc ("Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società") spiega che "i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, in base alla natura e alla gravità dei fatti commessi, con l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Figc, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro". I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere comunque, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno dell'assemblea. 

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dettaglio

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Sempre nell'articolo 9 si legge nel dettaglio: "La sanzione dell'inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della Figc con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi". Insomma, Comolli e Chiellini dovranno "staccarsi" dalla squadra. Se ci fosse stato il calciomercato aperto, ma non è questo il punto, non avrebbero nemmeno potuto partecipare a trattative, nè tantomeno firmare contratti nel caso dell'amministratore delegato.

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estero 

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Resta solo un dilemma: l'inibizione vale solo sul territorio nazionale? Il comma 2 al punto c, sempre dell'articolo 9 del Codice di Giustizia sportiva, è chiaro: tocca alla Figc dover chiedere che la squalifica venga estesa anche all’estero. Vedremo cosa accadrà, ma è da considerare che il periodo è molto breve. Diverso fu invece il caso che coinvolse nel 2023 Paratici per il processo sulle plusvalenze, con la Fifa che accolse la richiesta della Figc estendendo a livello globale l'inibizione per 30 mesi, con l'attuale dirigente della Fiorentina che poi vinse l'appello, continuando a lavorare nel mondo del calcio seppur con mansioni ridotte rispetto a quelle svolte sino ad allora, nel rispetto dei limiti imposti dalla sanzione comminata dalla Figc.

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