Portabici auto: le regole da sapere per evitare multe
La Gazzetta dello Sport

Portabici auto: le regole da sapere per evitare multe

Venerdì 1 maggio 2026
2 visualizzazioni

Trasportare le biciclette in auto richiede attenzione, tra tipologie di portabici differenti, norme specifiche e sanzioni che possono superare gli 8.000 euro. Le cose da sapere prima di caricare la bici e mettersi in marcia

Trasportare le biciclette in auto richiede attenzione, tra tipologie di portabici differenti, norme specifiche e sanzioni che possono superare gli 8.000 euro. Le cose da sapere prima di caricare la bici e mettersi in marcia

Martin Fedrizzi 1 maggio - 07:44 - MILANO Un "carico pesante" di biciclette Getty

Torna il sole, tornano le bici sul portabici dell'auto. E tornano anche i problemi per chi non si è ancora messo in regola. Prima di caricare sulla vettura la propria bicicletta, per evitare di incorrere in sanzioni che possono rivelarsi particolarmente aspre, è prudente infatti prestare attenzione alle principali norme che disciplinano l’uso del portabici. Norme che differiscono in base alla tipologia montata sull’auto. I portabici si dividono infatti in tre grandi famiglie. Il portabici da tetto è la soluzione che crea meno problemi con la segnaletica posteriore: non copre né targa né fanali, ma impone attenzione all'altezza massima consentita di 4 metri. Il portabici da portellone è economico e facile da rimuovere, ma spesso copre la targa o i fanali e, se privo di luci ripetitrici integrate, espone il conducente a sanzioni. Il portabici da gancio di traino è invece il più stabile e adatto anche alle e-bike più pesanti (fino a 120 kg di carico utile su alcuni modelli), ma richiede comunque di verificare il carico verticale massimo sulla sfera del gancio indicato nel libretto, perché superarlo può compromettere il regolare procedere dell'auto. Per questa soluzione non è richiesta la patente B96 o BE a patto che il rimorchio (in questo caso il portabici) non pesi oltre 750 kg e l'insieme auto-rimorchio non pesi oltre i 3.500 kg.

LEGGI ANCHE

Thule Epos ParkSecure, sicurezza e praticità per trasportare le e-bike

Il portabici da tetto si vede spesso anche sulle ammiraglie delle squadre di ciclismo professioniste Getty

portabici da tetto

—  

Per alcuni aspetti il portabici da tetto è la soluzione più pratica. Non intralcia la segnaletica posteriore, lascia libero il portellone e non crea grattacapi normativi. Con questa tipologia di portabici la targa e i fanali rimangono infatti ben visibili e l'Articolo 164 del Codice della strada, quello che impone la stabilità e la sicurezza del carico, viene così rispettato. Meno agevoli sono le operazioni di carico e scarico della bici per via della posizione sopraelevata, con il fissaggio che avviene sulle barre portatutto e consente il trasporto di numerose biciclette. L'unica vera insidia è l'altezza, poiché veicolo e biciclette non devono superare i 4 metri totali imposti dall'articolo 61 del Codice della strada. A questo si aggiunge l'aumento della resistenza aerodinamica, con conseguente aumento dei consumi di carburante soprattutto sulle lunghe distanze e ad alta velocità.

LEGGI ANCHE

Portabici per auto: le tipologie e le normative da conoscere

Il portabici da portellone presenta vantaggi e svantaggi

portabici da portellone

—  

Costa poco, si monta e si smonta in pochi minuti, si porta nel bagagliaio quando non serve. Sulla carta è una soluzione ottimale, ma nella pratica, è quella che spesso genera più problemi. Il fissaggio tramite cinghie e ganci sul portellone posteriore è efficace ma delicato per la carrozzeria e soprattutto questi modelli coprono quasi sempre targa e gruppi ottici, senza avere nella maggior parte dei casi luci ripetitrici integrate. Il risultato è che, senza ulteriori cautele, ci si ritrova irregolari senza nemmeno accorgersene, esponendosi alle sanzioni previste dagli articoli 61, 62 e 164 del Codice della strada. Chi sceglie questa soluzione deve verificare con attenzione che targa e fanali rimangano visibili o dotarsi di luci supplementari e targa ripetitrice ufficiale, operazioni che richiedono tempo, ma, soprattutto, costi extra.

LEGGI ANCHE

Portabici su gancio di traino: non più necessario aggiornare il libretto

Per chi possiede un e-bike il portabici da gancio di traino è spesso il più indicato Getty

portabici da gancio di traino

—  

Come intuibile dal nome, questo portabici si collega al gancio di traino dell’auto. È il più solido, il più capace in termini di carico (regge fino a cinque biciclette e gestisce senza problemi le e-bike più pesanti), ma è anche quello che richiede più attenzione sul fronte normativo. Questo tipo di portabici allunga infatti il veicolo e quasi sempre copre targa e fanali posteriori. Per questo, per mettersi in regola, la targa originale va spostata sulla struttura o affiancata da una ripetitrice ufficiale della Motorizzazione. Vanno inoltre replicati integralmente i dispositivi luminosi posteriori, anch’essi ostruiti dal portabici. Da non dimenticare poi il pannello 50x50 cm a strisce diagonali rosse e bianche che segnala carichi sporgenti, sempre obbligatorio in Italia per qualsiasi sporgenza posteriore. Il limite di lunghezza per la sporgenza resta quello del 30% rispetto alla lunghezza totale del veicolo.

Le sanzioni previste dalla legge legate a segnaletica e carichi dei portabici sono numerose

Normative e sanzioni

—  

Il riferimento normativo principale è l'articolo 164 del Codice della strada, che disciplina la sistemazione del carico sui veicoli e stabilisce i principi base: il carico non deve cadere, non deve limitare la visibilità del conducente, non deve compromettere la stabilità del veicolo e non deve oscurare luci e targa. A questo si affianca l'articolo 61, che fissa i limiti di sagoma, stabiliti in 2,55 metri di larghezza massima, 12 metri di lunghezza totale e 4 metri di altezza. La sporgenza posteriore è consentita fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, ma ogni sporgenza obbliga, come anticipato, ad esporre il pannello carichi sporgenti omologato da 50x50 cm in metallo retroriflettente con strisce rosse e bianche. Il decreto ministeriale n. 328 del 2024 ha poi chiarito alcune zone grigie che erano emerse in seguito alla pubblicazione di alcune circolari sul tema negli anni precedenti: senza omologazione Unece n. 26 su strutture che oscurano targa o fanali, collaudo e aggiornamento del libretto sono obbligatori. Con l'omologazione sono invece sufficienti luci ripetitrici e targa visibile, non dovendo perciò ricorrere alla Motorizzazione se non, dove necessario, per richiedere la targa ripetitrice. Chi viene pizzicato con un portabici o una segnaletica non conforme a queste regole può incappare in multe che vanno da 87 a 1.697 euro, con, in alcune situazioni, ritiro immediato di libretto e patente. Per chi dovesse apporre una targa ripetitrice contraffatta, le sanzioni possono invece variare da 2.046 a 8.186 euro. Inoltre, in caso di incidente avvenuto con un portabici non a norma, l'assicurazione potrebbe rivalersi e rifiutare di coprire i danni. 

VIDEO: Thule Epos3: prova e prezzo del portabici da viaggio Leggi anche Prezzi carburanti: prorogato lo sconto per 21 giorni. Tagli accise differenti per benzina e dieselJeep e Harley-Davidson: firmata una partnership europea per il 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condividi questo articolo