Apertura della portiera: chi paga se un ciclista cade
La Gazzetta dello Sport

Apertura della portiera: chi paga se un ciclista cade

Mercoledì 23 settembre 2026
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Il Codice della strada impone a conducente e passeggeri di controllare prima di aprire una portiera. Ecco chi è responsabile e quale assicurazione interviene se un ciclista cade o si ferisce

Il Codice della strada impone a conducente e passeggeri di controllare prima di aprire una portiera. Ecco chi è responsabile e quale assicurazione interviene se un ciclista cade o si ferisce

Giuseppe Biondo 23 settembre - 11:00 - MILANO Scegli Gazzetta come fonte preferita su Google Un ciclista nel traffico è sempre il soggetto debole da tutelare

Un’auto è parcheggiata a bordo strada, arriva un ciclista e proprio in quel momento si apre una portiera. È il classico incidente che gli inglesi sintetizzano con una sola parola, dooring, e che può provocare conseguenze anche gravi. Il primo aspetto da chiarire è che il Codice della strada, all’articolo 157, vieta a chiunque di aprire le porte di un veicolo senza prima essersi assicurato che questo non costituisca un pericolo o un intralcio per gli altri utenti della strada, ciclisti, ovviamente, inclusi. Quel “chiunque” è fondamentale, perché oltre al conducente sottopone allo stesso obbligo anche gli eventuali passeggeri. E ai fini della responsabilità, il fatto che l’automobile sia parcheggiata non la pone fuori dalla circolazione.

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CHI NE RISPONDE

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Se è il conducente ad aprire la portiera in modo incauto, il riferimento è l’articolo 2054 del Codice civile. Che dice: “Il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La stessa norma dice inoltre che il proprietario del mezzo, in linea generale, è responsabile in solido con il conducente. La Corte considera il concetto di circolazione abbastanza ampio da comprendere anche il veicolo fermo e le operazioni effettuate attraverso gli sportelli. La questione si complica quando la portiera viene aperta da un passeggero. La Cassazione, con la sentenza 8216 del 2002, ha stabilito che può esserci contemporaneamente la responsabilità personale del passeggero, secondo le regole generali dell’illecito civile, insieme a quella del conducente e del proprietario del mezzo, ai sensi dell’articolo 2054. Verso il danneggiato queste responsabilità possono essere solidali. La stessa decisione chiarisce inoltre che nei confronti della vittima possono essere obbligati anche l’assicuratore Rc auto del veicolo, il proprietario, il conducente e il passeggero.

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CHI PAGA

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Al di là dei tecnicismi, quindi, a livello pratico, chi paga il ciclista? L’articolo 122 del Codice delle assicurazioni stabilisce che l’obbligo della Rc auto vale indipendentemente dal fatto che il veicolo sia fermo o in movimento, e l’articolo 144 attribuisce al danneggiato il diritto di chiedere direttamente il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo che ritiene responsabile. Normalmente nel caso di una bici si segue la procedura ordinaria, non il risarcimento diretto. C’è però un passaggio importante: l’automobilista non è in ogni caso responsabile al 100% del sinistro, la dinamica, e le eventuali corresponsabilità, sono da accertare. Se infatti la condotta del ciclista ha contribuito all’incidente, allora, sulla base dell’articolo 1227 del Codice civile, il risarcimento può essere ridotto in modo proporzionale alla gravità delle rispettive condotte.

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