Biciclette e monopattini elettrici: dove possono circolare?
Lungo la carreggiata, sulle piste e sulle corsie ciclabili, sulle strisce pedonali e sui marciapiedi. Le regole da seguire per girare in bici rispettando il Codice della strada
Lungo la carreggiata, sulle piste e sulle corsie ciclabili, sulle strisce pedonali e sui marciapiedi. Le regole da seguire per girare in bici rispettando il Codice della strada
Umberto Schiavella 11 febbraio - 10:02 - MILANO Una pista ciclabileAnche i ciclisti e, per assimilazione, i conducenti di monopattini elettrici e di altri velocipedi, devono rispettare le regole stabilite dal Codice della strada. Un'osservazione scontata, ma che spesso non lo è affatto. Ad esempio, una delle cattive condotte messe in pratica da alcuni ciclisti nelle nostre città è quella di pedalare tranquillamente sui marciapiedi, ignorando, o facendo finta di ignorare, una norma ben precisa, nonché rischiando una sanzione. Ma dove possono circolare liberamente questi mezzi? Le bici, le e-bike e i monopattini elettrici, sono classificati dal Codice della strada come velocipedi e, a tutti gli effetti, vengono considerati dei veicoli. Il Codice della strada, in particolare al comma 9 dell’articolo 182, stabilisce che: "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile".
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—Secondo l'articolo 3 comma 33 del Codice della strada, il marciapiede è quella "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni". Ne consegue che il marciapiede è destinato ai pedoni, e quindi non può essere percorso dalle biciclette. A meno che queste ultime non siano condotte a mano, usando "la comune diligenza e la comune prudenza". L’articolo 143 comma 2 prevede che "I veicoli sprovvisti di motore, come le bici e, per assimilazione monopattini e e-bike, devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata". Infine, l’articolo 158 comma 1 lettera H precisa che la fermata e la sosta dei veicoli, bici comprese sono vietate anche "sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione". In poche parole, non solo le bici sul marciapiede non possono circolare, ma non possono neanche essere parcheggiate. Questi mezzi devono essere parcheggiati nelle apposite rastrelliere o lasciati in maniera da non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
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Un monopattino elettricoLe sanzioni
—Chi viola le disposizioni dell’articolo 143 del Codice della strada che regola la posizione dei veicoli sulla carreggiata, ovvero i ciclisti che transitano inopportunamente sul marciapiede, rischia una multa da 42 a 173 euro. Chi viola invece l’articolo 158, divieto di fermata e sosta dei veicoli sui marciapiedi, bici comprese, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 328 euro. Infine, l’infrazione dell’articolo 182 sulla circolazione dei velocipedi, ovvero transitare sulle piste a loro riservate quando presenti, comporta una sanzione da 26 a 102 euro.
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I monopattini elettrici per il Codice della strada sono assimilati ai velocipediIn bici: attraversamento strisce pedonali
—Al pari dell'uso della bicicletta sui marciapiedi, la circolazione dei ciclisti sulle strisce pedonali è uno dei comportamenti più fraintesi. Il comma 4 dell’articolo 182 stabilisce che: "I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza". Non solo, stando alla disposizione contenuta nel Regolamento di esecuzione del Codice della strada, all’articolo 377, comma 2, recita che in caso di attraversamento di carreggiate a traffico intenso o in ogni altra circostanza in cui ciò sia opportuno, il ciclista deve scendere e condurre il veicolo a mano. Ma vige l'interpretazione giuridica: abbiamo visto che per il Codice della strada i velocipedi sono dei veicoli a tutti gli effetti, quindi il ciclista in sella alla bici non viene considerato un pedone, ma un veicolo. Quindi se le strisce pedonali sono riservate esclusivamente al transito pedonale, il ciclista deve scendere dalla bici e proseguire a piedi assumendo così lo "status" del pedone" e ottenendo la precedenza da parte dei veicoli. Se il ciclista attraversa le "zebre" restando in sella rischia una multa e, in caso di incidente, anche la responsabilità assicurativa e legale. Le sanzioni che disciplinano questa condotta hanno importi che variano da 26 a 102 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 190 del Codice della strada.
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Un'area pedonale con "zona 30"In bici: attraversamento ciclabile
—Secondo il Codice della strada, in un solo caso il ciclista può legittimamente attraversare una carreggiata senza scendere dalla bicicletta, ovvero in presenza di un attraversamento ciclabile, una corsia trasversale alla carreggiata riservata ai velocipedi e riconoscibile grazie a una segnaletica orizzontale composta da linee discontinue, nonché da un’apposita segnaletica verticale. In questi spazi, contigui alle strisce pedonali, ma separati, i ciclisti possono restare in sella mantenendo il diritto di precedenza rispetto ai veicoli che sopraggiungono. Però, anche in questo caso, sussiste una condizione: la visibilità deve essere buona e non bisogna mettere a repentaglio la sicurezza altrui, questo perché, stando alla normativa in vigore, sugli attraversamenti ciclabili il diritto di precedenza non è assoluto. Ancora poco diffusi nel nostro Paese, gli attraversamenti ciclabili sono stati recentemente introdotti in alcune città più sensibili alle recenti politiche di mobilità urbana.
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