Caso Passler: il Tas non ha giurisdizione, la palla passa a Nado Italia
La Gazzetta dello Sport

Caso Passler: il Tas non ha giurisdizione, la palla passa a Nado Italia

Mercoledì 11 febbraio 2026
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L’azzurra era stata sospesa da Nado Italia il 2 febbraio 2026 a seguito di una positività al Letrozolo ed esclusa dalla squadra alla vigilia dei Giochi: non ha diritto procedurale di presentare ricorso alla Sezione ad hoc del Tas

L’azzurra era stata sospesa da Nado Italia il 2 febbraio 2026 a seguito di una positività al Letrozolo ed esclusa dalla squadra alla vigilia dei Giochi: non ha diritto procedurale di presentare ricorso alla Sezione ad hoc del Tas

Paolo Marabini Giornalista 11 febbraio - 15:48 - MILANO

Il Tribunale arbitrale dello Sport ha dichiarato di non avere giurisdizione per esaminare il ricorso presentato dalla biathleta Rebecca Passler contro Nado Italia Antidoping (Nado Italia), l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada), la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), il Comitato Olimpico Internazionale (Cio), l’Unione Internazionale Biathlon (Ibu) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni). 

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sospensione provvisoria

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L’atleta ha presentato domanda prima al Tas anziché alle autorità giudiziarie di Nado Italia e, di conseguenza, non ha diritto procedurale di presentare ricorso alla sezione ad hoc del Tas. La sua sospensione provvisoria può ancora essere impugnata dinanzi alla Commissione Nazionale Antidoping di Nado Italia (Nadab). L’azzurra era stata sospesa da Nado Italia il 2 febbraio 2026 a seguito di una positività al Letrozolo ed esclusa dalla squadra alla vigilia dei Giochi.

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