Ciclista investito dallo sportello del passeggero: chi paga
Anche chi viaggia come passeggero deve controllare prima di aprire la portiera. Ma se provoca la caduta di un ciclista, tra responsabilità personale e assicurazione Rc stabilire chi deve risarcire richiede qualche distinzione
Anche chi viaggia come passeggero deve controllare prima di aprire la portiera. Ma se provoca la caduta di un ciclista, tra responsabilità personale e assicurazione Rc stabilire chi deve risarcire richiede qualche distinzione
Giuseppe Biondo 21 ottobre - 11:00 - MILANO Scegli Gazzetta come fonte preferita su Google Un ciclista in città è sempre un potenziale bersaglioUn ciclista passa accanto a un’auto ferma e proprio in quel momento il passeggero apre la portiera. L’urto può provocare una caduta dalle conseguenze anche serie. Chi ne risponde? Il comma 7 dell’articolo 157 del Codice della strada è molto chiaro, vieta infatti “a chiunque” di aprire le porte di un veicolo, scendere o lasciarle aperte senza essersi prima assicurato che la manovra non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. In questo caso perciò la responsabilità può essere del passeggero, ma chi risarcisce il danno al ciclista? In sostanza: chi paga?
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Bisogna sempre verificare che non sopraggiunga nessuno prima di scendere dall'autoCHI NE RISPONDE
—Il primo responsabile può essere il passeggero. La Cassazione, nella sentenza 8216 del 2002, si è occupata del caso di un passeggero che aprendo improvvisamente lo sportello per scendere dall’auto causava la caduta di un motociclista. La Corte ha stabilito che il passeggero che provoca in questo modo il danno risponde personalmente secondo l’articolo 2043 del Codice civile, cioè secondo la regola generale per cui chi causa ad altri un danno ingiusto con un comportamento doloso o colposo è tenuto a risarcirlo. Nella stessa decisione però la Cassazione ha affermato che, accanto alla responsabilità del trasportato, possono concorrere quelle del conducente e del proprietario dell’auto sulla base dell’articolo 2054 del Codice civile: la circolazione comprende anche l’arresto e la sosta del veicolo, quindi il conducente deve adottare gli accorgimenti necessari affinché il mezzo non provochi danni a terzi. Perciò passeggero, conducente e proprietario possono essere obbligati in solido nei confronti del danneggiato.
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L'assicurazione paga, ma poi...CHI PAGA
—Posto che non esiste alcun automatismo che dia sempre e in ogni caso ragione al 100% al ciclista, il danneggiato, nel concreto, deve inviare la propria richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo che ritiene responsabile. In questo caso non si applica infatti il cosiddetto risarcimento diretto, perché la procedura è prevista per i sinistri tra due veicoli a motore identificati e assicurati: se il danneggiato viaggia su una normale bicicletta, deve quindi rivolgersi alla compagnia che assicura l’auto. Finisce quindi così, con l’assicurazione che risarcisce il ciclista e il passeggero che ha aperto lo sportello che non “paga” nulla? Non esattamente. La Cassazione ha precisato che il passeggero non beneficia della Rc dell’auto quale responsabile del danno da lui provocato: se l’assicuratore paga il risarcimento, può rivalersi sul passeggero per la quota di debito a lui attribuibile. Resta comunque possibile un concorso di colpa del ciclista, se dalla ricostruzione dell’incidente emerge che anche la sua condotta ha contribuito a provocare l’urto.
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