Omicidio Vassallo, il Riesame: «Cagnazzo non è coinvolto, suggestioni contro l?ufficiale»
Il Mattino

Omicidio Vassallo, il Riesame: «Cagnazzo non è coinvolto, suggestioni contro l?ufficiale»

Martedì 31 marzo 2026
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Dopo il «non luogo a procedere» del gup di Salerno, arriva anche l?annullamento «per carenza di gravi indizi di colpevolezza» dell?ordinanza con la quale era...

Dopo il «non luogo a procedere» del gup di Salerno, arriva anche l’annullamento «per carenza di gravi indizi di colpevolezza» dell’ordinanza con la quale era stata imposta la custodia in carcere del colonnello dei carabinieriFabio Cagnazzo finito nell’inchiesta per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. È quanto disposto dal Riesame di Salerno che si è espresso sul rinvio degli atti dalla Corte di Cassazione. Corte che era stata chiamata a decidere sull’istanza proposta dai difensori dell’ufficiale dell’Arma, gli avvocati Ilaria Criscuolo e Agostino De Caro.

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Nelle trentuno pagine che compongono l’ordinanza i giudici ripercorrono l’iter del procedimento, per la seconda volta finito all’attenzione del Riesame dopo un primo rinvio della Suprema Corte.

Le carte

I giudici (presidente Donatella Mancini, a latere Marianna Zampoli e Raffaella Amoresano) definiscono come «poco più di una suggestione» il fatto che Cagnazzo possa aver avuto «interesse all'eliminazione del sindaco Vassallo» in quanto lo stesso - e questo è stato accertato nel corso delle indagini - non ha mai fatto parte del sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti. Nelle carte dell’ordinanza i magistrati sottolineano anche un altro punto: la totale assenza di ipotesi su chi possa essere stato il killer del sindaco-pescatore. Quindi, in assenza di un esecutore materiale - secondo il Riesame - non si può sostenere che, poiché Cagnazzo era ad Acciaroli, possa essere l’organizzatore. E tanto meno che abbia affidato a Lazzaro Cioffi l’esecuzione dell’omicidio.

Su un altro punto si soffermano i giudici del Riesame: l’ipotesi di depistaggio. «La Suprema Corte - si legge nelle carte - ha reiteratamente chiesto ai magistrati salernitani di spiegare in base a quali elementi si ritiene che il depistaggio su Damiani fosse stato oggetto di un accordo preventivo al delitto» ma «il duplice annullamento delle precedenti ordinanze ha implicitamente ribadito l’insufficienza del dato logico della concomitanza tra l’omicidio e l’immediata attivazione di Cagnazzo».

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 Per il Riesame, che si dichiara «assolutamente certo, in linea con la prospettazione accusatoria, che agendo in preda ad una vera e propria foga investigativa», Cagnazzo avrebbe direzionato le indagini su Bruno Humberto Damiani perché «incarnava il più noto pregiudicato del posto, dedito allo spaccio», e «inviso a Vassallo che aveva fatto del contrasto allo spaccio della droga ad Acciaroli la propria ragione di vita». Le sue azioni investigative vengono però definite dai giudici «eccentriche». Il Riesame le elenca tutte.

Proprio il depistaggio, sul quale la Cassazione aveva chiesto al Riesame di esprimersi, come accordo preventivo rispetto all’omicidio - secondo i giudici - non solo non è dimostrata ma viene anche smentita da un dato «significativo fin qui non adeguatamente sottolineato: l’incarico affidato ai carabinieri di Salerno di eseguire lo stube su Damiani.

Per i giudici potrebbe essere ritenuto un procedimento «in buona fede» in quanto, se colpevole, non avrebbe chiesto di fare un esame su una persona che lui sapeva essere innocente. Il comportamento di Cagnazzo al momento della scoperta del cadavere - scrivono dal Riesame - «stride logicamente con l’ipotesi dell’accordo preventivo» perché un ufficiale dell’Arma «dalla lunga esperienza» non avrebbe mai «operato in maniera così sprovveduta e irrazionale». «Semmai ci fosse stato da parte sua un depistaggio doloso - si legge ancora - questo si sostanziò nelle condotte successive, solo dopo aver appreso l’identità dei veri responsabili dell’omicidio, presumibilmente a lui collegati, e dunque - al più - in funzione del loro favoreggiamento personale».

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