Autovelox, beccato a 130 km/h ma la multa è nulla: ecco perché
Viaggiava a 130 km/h dove il limite era 70, eppure la maxi-sanzione è stata cancellata in appello. A salvarlo la mancanza di un cartello stradale, non un vizio del dispositivo
Viaggiava a 130 km/h dove il limite era 70, eppure la maxi-sanzione è stata cancellata in appello. A salvarlo la mancanza di un cartello stradale, non un vizio del dispositivo
Laerte Salvini 8 giugno - 09:49 - MILANO Il posizionamento degli impianti per rilevare la velocità è rigidamente normato dal Codice della StradaUn automobilista viaggiava a 130 chilometri orari là dove il limite ne consentiva 70, e l'autovelox del Mossano, lungo una provinciale del Trentino, lo aveva immortalato senza margini di dubbio. Eppure la multa da circa 550 euro non verrà mai pagata, perché il Tribunale di Rovereto, in appello, ha annullato il verbale ribaltando la decisione del giudice di pace. A determinare l'esito non è stata una contestazione sull'affidabilità dell'apparecchio, bensì un vizio nella segnaletica: un cartello con il limite di velocità che, dopo un'intersezione, non era stato ripetuto come la legge impone. Un dettaglio in apparenza trascurabile che, alla luce del Codice della strada, è bastato a far cadere l'intera sanzione.
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L'autovelox che ha rilevato l'infrazione a Rovereto era di tipo fissoCosa è successo a Rovereto
—La vicenda risale a una sera di febbraio di due anni fa, quando l'apparecchio registra il transito a 130 km/h sulla provinciale 90 della Destra Adige: il limite su quella strada è di 70 orari e la multa in pochi giorni raggiunge a casa l'automobilista che, però, fa subito ricorso. Il primo grado si chiude a favore del Comune: per il giudice di pace l'autovelox è regolarmente approvato, e l'approvazione vale quanto l'omologazione, tesi che verrà confermata anche in appello. In sentenza si chiarisce infatti che la procedura di approvazione garantisce la medesima affidabilità di quella di omologazione, poiché entrambe si fondano su prove tecniche di laboratorio, con l'unica differenza che alcune prescrizioni non sono previste dal regolamento nel caso dell'approvazione: non vi è dunque ragione, su questo fronte, di invalidare l'accertamento. A spostare l'ago della bilancia è stato invece il vizio della segnaletica. L'automobilista aveva spiegato di essersi immesso sulla provinciale da una strada laterale, il Maso Foianeghe, poche decine di metri prima della postazione; il Comune sosteneva che non si trattasse di una vera intersezione ma di una strada privata, argomento smentito però dai documenti, dal momento che un'ordinanza del Comune di Isera qualificava quella via espressamente come comunale, e quindi pubblica. Stabilita la natura pubblica della strada, e con essa la presenza di un'intersezione, il Tribunale ha ritenuto che l'omessa ripetizione del limite dopo l'incrocio, unita al mancato rispetto della distanza minima dal segnale che andava ripetuto, rendesse illegittimo l'accertamento: l'autovelox, in quel punto, semplicemente non poteva essere collocato. Da qui l'accoglimento dell'appello e l'annullamento del verbale.
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Il Codice della Strada prevede precise distanze tra l'autovelox e il segnale che lo annunciaCosa dice il Codice della strada
—Il principio che ha salvato l'automobilista discende dal regolamento di attuazione del Codice della strada, e in particolare dalle regole sul posizionamento dei dispositivi. I segnali che avvertono della presenza di un autovelox devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla postazione, così da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla velocità locale predominante. La distanza ritenuta congrua è quella stabilita dall'articolo 79, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della Strada: 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento e 250 metri sulle extraurbane principali e sulle autostrade. A questa si affianca la cosiddetta "regola del chilometro", che entra in gioco in un caso ben preciso: fuori dai centri abitati deve esserci almeno un chilometro tra il segnale che indica il limite di velocità e la postazione di controllo automatico, ma soltanto quando il limite imposto è diverso da quello previsto dal Codice per quella categoria di strada. È esattamente la situazione del tratto trentino, dove i 70 km/h rappresentavano un limite speciale rispetto allo standard, e dove dunque quel chilometro andava garantito. La SP90, infatti, come tutte le strade extraurbane secondarie ha un limite di velocità di 90 orari, tranne nei tratti con specifica segnaletica.
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Le multe fatte dagli autovelox fissi fuori città non sono valide senza l'apposita segnaletica ad almeno un chilometro di distanzaLa regola del chilometro e gli incroci
—Il vero nodo, però, sono le intersezioni. Quando lungo il percorso si inserisce un incrocio, il conteggio della distanza non può ignorare chi proviene dal ramo laterale, e la giurisprudenza è netta: la distanza minima di un chilometro si applica rispetto al primo segnale, a meno che vi siano intersezioni; in quel caso il limite va ripetuto e il chilometro si misura dal segnale ripetuto dopo l'ultima intersezione. Una logica equa, perché altrimenti chi entra dopo l'ultimo cartello si ritroverebbe a passare davanti l'autovelox senza preavviso utile. È quanto accaduto al guidatore sorpreso dall'apparecchio del Mossano: mancando la ripetizione del segnale dopo il Maso Foianeghe, l'accertamento è risultato illegittimo. Non un errore del macchinario, dunque, ma un difetto di posizionamento. E tanto è bastato per ottenere la cancellazione dei 550 euro di multa.
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