Parcheggiatori abusivi al mare: bisogna pagarli per forza?
Parcheggiatore abusivo in spiaggia o in città: cosa dice la legge, quanto costa la multa e cosa cambia fuori dai centri abitati
Parcheggiatore abusivo in spiaggia o in città: cosa dice la legge, quanto costa la multa e cosa cambia fuori dai centri abitati
Laerte Salvini 14 luglio - 12:00 - MILANO Trovare un parcheggio libero nelle zone turistiche può essere molto difficileArriva l'estate e con lei torna puntuale la scena: qualcuno si fa avanti agitando le braccia davanti a uno stabilimento balneare, a una discoteca o a un parcheggio affollato nei pressi di una spiaggia, promettendo un posto auto sicuro o la sorveglianza del veicolo in cambio di qualche moneta. Capita al mare, ma anche in montagna e, logicamente, anche in città nel resto dell'anno. La domanda che si pongono in molti, però, resta sempre la stessa: si è davvero obbligati a pagare? La risposta è dipende. La normativa, infatti, è molto chiara sulla figura del parcheggiatore abusivo ma, allo stesso tempo, è contenuta in un articolo del Codice della Strada che si applica solo in casi specifici. Come spesso accade in Italia, quindi, siamo di fronte ad un vuoto normativo all'interno del quale operano in molti sapendo di non rischiare nulla.
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—A disciplinare la figura del parcheggiatore abusivo è l'articolo 7, comma 15-bis del Codice della Strada, che regola la circolazione nei centri abitati. La norma prevede che chi svolge senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sia soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 769 e 3.095 euro. Nella maggior parte dei casi, quindi, non si configura un reato penale, bensì un illecito amministrativo: la conseguenza è una multa, non l'arresto. Per distinguere un parcheggiatore abusivo da uno regolarmente autorizzato basta osservare alcuni elementi. Chi opera legalmente in un parcheggio a pagamento, sia esso comunale, privato o gestito da un concessionario, agisce sulla base di un'autorizzazione, incassa per conto di un soggetto identificabile ed è tenuto a rilasciare una ricevuta o un documento che attesti il pagamento, spesso anche attraverso sistemi elettronici come il POS.
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—L'articolo 7 del Codice della Strada, però, si applica solo ed esclusivamente ai centri abitati. È una precisazione importante, perché d'estate gran parte dell'attività dei parcheggiatori si sposta in zone che centri abitati non sono: stabilimenti balneari isolati lungo la costa, campeggi, aree naturalistiche, discoteche situate fuori dal paese o lungo strade extraurbane. In questi contesti la disciplina cambia. La sanzione amministrativa specifica prevista dall'articolo 7 non trova applicazione, semplicemente perché quella norma riguarda solo la regolamentazione della circolazione nei centri urbani. In casi e luoghi di questo tipo, quindi, il parcheggiatore abusivo non è abusivo: può esercitare quell'attività economica, a patto che ne abbia titolo (il terreno sia suo o sia stato incaricato dal proprietario) e che emetta un documento fiscale che testimonia l'incasso. Questa attività economica, inoltre, deve essere stata regolarmente autorizzata dal Comune su cui insiste il terreno (o dal Demanio) e l'area adibita a parcheggio deve essere chiaramente segnalata, anche tramite segnaletica verticale. Le tariffe, poi, devono essere ben visibili.
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—Se tutti i prerequisiti appena elencati non sono rispettati, allora il parcheggiatore (pur non rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 7 del Cds), sta comunque operando in maniera illecita. Quindi noi possiamo rifiutarci di pagarlo. Il parcheggiatore abusivo, per definizione, non dispone di alcun titolo che lo autorizzi a riscuotere denaro. Chiede un compenso direttamente agli automobilisti, quasi sempre in contanti, senza rilasciare ricevute e senza poter dimostrare di operare per conto di un ente pubblico o di una società di gestione. È proprio questa mancanza di autorizzazione e di tracciabilità a rendere l'attività illecita, anche se in alcune zone può sembrare una pratica ormai abituale. Diverso è il caso di chi presta servizio per un gestore autorizzato, in una struttura a norma. Se l'addetto è riconoscibile, ad esempio perché indossa una divisa o una pettorina identificativa, espone un tesserino di servizio oppure utilizza strumenti ufficiali per l'incasso, come un POS, ci si trova di fronte a un parcheggio regolare. In questa situazione il pagamento è dovuto.
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—Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, ci sono situazioni in cui la condotta del parcheggiatore abusivo può assumere rilevanza penale. A chiarire il confine tra semplice illecito e reato è intervenuta più volte anche la giurisprudenza. Un principio ribadito dalla Corte di Cassazione, ad esempio con la sentenza n. 15936 del 2013, è che limitarsi a svolgere abusivamente l'attività di parcheggiatore comporta, di regola, un illecito amministrativo. Il quadro cambia quando entrano in gioco ulteriori elementi che rendono la condotta più grave. Il reato può configurarsi, ad esempio, in caso di recidiva, quando la persona continua a esercitare l'attività nonostante una precedente sanzione definitiva, oppure se vengono coinvolti minorenni. Ancora più evidente è il passaggio dal semplice illecito al penale quando la richiesta di denaro è accompagnata da minacce, anche soltanto velate, come quelle che lasciano intendere possibili danni all'auto in caso di mancato pagamento. In circostanze del genere possono entrare in gioco ipotesi di estorsione. Lo stesso vale per chi cerca di ingannare gli automobilisti fingendosi un addetto autorizzato, magari esibendo un tesserino falso o qualificandosi come incaricato del Comune o di una società di gestione: in casi simili possono configurarsi anche gli estremi della truffa.
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